Diritto di Famiglia

 

Il Diritto di Famiglia è quella parte del diritto che si occupa e disciplina i rapporti giuridici che intercorrono tra le persone che compongono un nucleo che può essere individuato come famiglia. La concezione classica di famiglia, fondata sul matrimonio fra un uomo ed una donna, ha ormai lasciato il posto ad una valutazione più moderna , non più necessariamente ancorata né alla differenza di genere né al matrimonio. Anche le unioni civili infatti - che possono avvenire anche fra persone dello stesso sesso- hanno trovato ampio riconoscimento nel nostro Ordinamento (Legge 76/2016 c.d. Cirinnà) .  

 

L’attività dello Studio nell’ambito di diritto di famiglia non è solo orientata alla fase patologica del rapporto - quale può essere la separazione oppure il divorzio - ma si estende anche oltre e prima di essa come, ad esempio, l’attività di consulenza nella scelta del regime patrimoniale della famiglia e la determinazione del miglior assetto economico.

 

L’idea che guida lo Studio nell’assistenza durante una separazione od un divorzio è sempre quella di preferire il raggiungimento di un accordo, evitando per quanto possibile la lite che viene instaurata soltanto ove non sia possibile far diversamente. Si crede infatti che l’accordo - che deve sempre essere fondato sulla reciproca soddisfazione di chi lo sottoscrive - debba essere una cornice efficace di impegni che - pur potendo essere derogati laddove vi sia consenso- costituiscano sempre ed in ogni caso un punto di riferimento certo, sicuro e stabile.

 

ED I FIGLI ? Anche in ambito di tutela del rapporto di filiazione lo Studio vanta ampia esperienza fornendo assistenza laddove si necessiti tutela come nel caso, ad esempio, di riconoscimento o disconoscimento di paternità o come nell’ipotesi cui sorgano contrasti nei genitori in ordine all’educazione e cura dei figli .

 

LO SAPEVI ?

La separazione ed il divorzio possono essere raggiunti sia in via giudiziale  ma anche - e preferibilmente- in via consensuale.

In quest’ultima ipotesi è possibile agire - oltre che in via ordinaria presentando ricorso al Tribunale- anche in via negoziale (Procedura di negoziazione assistita), attraverso un accordo che i coniugi (con e per il tramite dei loro rispettivi avvocati) sottoporranno al vaglio della Procura della Repubblica per il necessario nullaosta per poi direttamente trasmetterlo all’Ufficiale dello Stato Civile.