Risarcimento del danno


Alterum non leadere
(non recare danno ad altri)   
Questa antica e fondamentale regola di convivenza umana è rappresentata da due principali e distinti tipi di responsabilità

La responsabilità extracontrattuale trova negli art. 2043 cc e seguenti la sua consacrazione, laddove appunto l’Ordinamento, considerando come illecite le azioni lesive degli altrui diritti, le considera fonte di obbligo al risarcimento. Con regola generale e non a caso proprio l’art. 2043 recita testualmente: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.” .

Accanto ad essa sta poi la responsabilità contrattuale che invece è prevista dagli art. 1281 e ss c.c. e consiste in quella che deriva ad un soggetto in conseguenza dell’inadempimento relativo ad un’obbligazione già contratta in precedenza.

La differenza sta quindi nel fatto che la responsabilità extracontrattuale nasce a seguito di un comportamento illecito compiuto nell’ambito di un rapporto fra due o più persone NON precedentemente legate da alcun rapporto negoziale (contratto), mentre la responsabilità contrattuale riguarda il caso opposto.

La responsabilità extracontrattuale,  in particolare, riguarda vicende molto frequenti nella vita quotidiana, che vanno dalla circolazione stradale (2054 cc), al rapporto di genitorialità ( danno cagionato da minore 2048 cc), alle attività pericolose (2050 cc), alle cose che si hanno in custodia (2051cc), agli animali che si hanno in proprietà od uso (2052 cc).

In caso quindi di un danno cagionato da un veicolo, dal figlio minore, da un’attività pericolosa , da un qualcosa che si ha in custodia, da animali ecc. sorge l’obbligo e la necessità di risarcire colui o coloro che lo hanno subito.

Inutile dire come raramente l’evento risarcitorio non incontri alcuna difficoltà o complicazione, solitamente instaurandosi anzi discussioni più o meno accese con colui o coloro che hanno cagionato il danno, così come con coloro che sono chiamati a concretamente ristorarlo (ad es. assicurazioni). Discussioni che solitamente riguardano contestazioni circa la sussistenza della responsabilità così come l’ammontare concreto dei denari da corrispondere.

A tale proposito lo Studio Legale Fè garantisce assistenza al danneggiato sia a livello stragiudiziale che giudiziale al fine di garantire l’ottenimento nei tempi minimi possibili del giusto ed equo risarcimento.

Importante sottolineare come la tutela e l’assistenza si pongano in ordine a due aspetti. Da un lato sta infatti l’esigenza che la responsabilità venga chiarita in misura certa e senza alcun dubbio. Dall’altro si impone però anche l’esigenza che quella responsabilità (una volta chiarita appunto) sia quantificata in termini monetari adeguati ed equi. Non esiste soddisfazione per il danneggiato senza che entrambi questi aspetti vengano garantiti.

Non è infatti sufficiente che a Tizio, rimasto ad esempio coinvolto in un sinistro stradale con Caio, venga riconosciuta la piena ragione. Affinchè Tizio sia soddisfatto occorre altresì che quella ragione sia tradotta in un risarcimento monetario che possa dirsi equo, giusto e dunque non sottostimato.

 

Lo Sapevi ?

Le spese legali restano tendenzialmente (salvo diverso accordo ) a carico della parte debitrice e soccombente. Ciò può valere non solo in conseguenza di una lite giudiziale, quanto piuttosto anche nella sede stragiudiziale antecedente, che abbia visto il raggiungimento dell’obiettivo risarcitorio. Il riferimento immediato e più comune è senz’altro quello relativo al sinistro stradale, nel quale la Compagnia di Assicurazione è obbligata a risarcire il danneggiato di ogni danno e spesa relativi al danno patito, ivi incluse le spese di assistenza legale . Spese che dunque resteranno a carico del soggetto debitore.